Assicurazione del credito fornitore
L’assicurazione del credito fornitore tutela un’impresa esportatrice svizzera dalla mancata corresponsione dei propri crediti o crediti per cassa nei confronti di un acquirente estero per le forniture o i servizi erogati. In questo modo l'esportatore riceve i suoi soldi dalla SERV se il mancato pagamento è da imputarsi a un rischio assicurato.
Si può assicurare il rischio politico, il rischio di trasferimento, il rischio di forza maggiore e il rischio svalutazione crediti.
- Tasso di copertura massimo: 95%
Dettagli del prodotto assicurazione del credito fornitore
Informazioni dettagliate
Può essere coperto anche il rischio di non pagamento mediante un credito acquirente, con il quale l’acquirente estero intende pagare il credito dell’esportatore.
Oggetto della copertura
L’assicurazione del credito fornitore copre i seguenti crediti di un contratto di esportazione:
- crediti per cassa per forniture/prestazioni
- richieste di risarcimento per costi accessori di finanziamento (incluso il premio SERV)
- crediti da interessi fino alla scadenza
- interessi di mora (nel periodo di carenza)
- indennizzo per scadenza anticipata («breakage costs», costi derivanti dalla risoluzione anticipata di un finanziamento).
Per evitare lacune di copertura fino al momento della maturazione di un credito, per la durata del periodo assicurativo l’assicurazione del credito fornitore copre automaticamente i costi propri. I rischi nella fase di fabbricazione, tuttavia, possono essere coperti solamente con un’assicurazione supplementare del rischio di fabbricazione basata sui costi propri.
Rischi assicurabili
Durata dell’assicurazione
La durata assicurativa inizia con la spedizione della merce nel caso delle forniture e con l'inizio della prestazione nel caso dei servizi e termina con il pagamento del credito assicurato. In questo periodo, i crediti derivanti dal contratto di esportazione sono coperti nel caso in cui si verifichi un rischio assicurato.
Condizioni di pagamento
In caso di durata assicurativa superiore ai due anni (per singola operazione) le condizioni di pagamento del credito assicurato devono essere conformi alle regole generali per i crediti di esportazione ufficiali dell'OCSE e alle direttive per i crediti d’esportazione dell’Unione di Berna.
Particolarità
I crediti per cassa derivanti da più esportazioni con un acquirente estero possono essere assicurati per un periodo precedentemente stabilito e fino a un determinato importo massimo (assicurazione individuale rotativa).
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