Adeguamento delle condizioni generali (CG) controgaranzia e dell'assicurazione per le obbligazioni contrattuali
Le CG della SERV per la controgaranzia e le CG per l'assicurazione delle obbligazioni contrattuali sono state leggermente modificate:
CG controgaranzia:
- Il punto 6.3 consente all'istituto finanziario emittente la garanzia di assicurare la franchigia su base curativa, senza obbligo di trasferimento pro rata in caso di richiesta di garanzia;
- il termine "garante" è stato sostituito da "istituto finanziario emittente la garanzia" per evitare confusione con un terzo responsabile;
- è stata cancellata l'opzione di co-copertura degli interessi eccedenti l'importo massimo della garanzia; l'importo massimo della garanzia è sempre determinante per la controgaranzia.
CG per l’assicurazione delle obbligazioni contrattuali:
- In linea con la disposizione delle CG controgaranzia, è stata eliminata anche l'opzione di copertura degli interessi in eccesso rispetto all'importo garantito;
- Il termine "garante" è stato inoltre sostituito da "istituto finanziario emittente la garanzia".
La nuova versione delle CG entrerà in vigore il 1° luglio 2024. Si prega di notare che le condizioni generali della SERV sono disponibili solo in tedesco, francese e inglese.
Le CG modificate sono disponibili sotto il prodotto corrispondente.