Dettagli
Oggetto della copertura
Anche in questa forma di finanziamento la SERV offre tutela assicurativa tanto per i rischi che sopravvengono a carico dell’esportatore (rischio di fabbricazione e di mancato pagamento), quanto per i rischi di pagamento della banca finanziatrice.
Rischi assicurabili
Particolarità e requisiti
Il modello finanziario costituisce l’elemento cardine nella valutazione dei rischi del finanziamento di un progetto operata dalla SERV, fattore che, sulla scorta delle ipotesi avanzate, fornisce un chiaro indice della solidità del progetto. A tal riguardo, il «debt service cover ratio» (rapporto di copertura del servizio del debito) rappresenta l’indicatore decisivo. Ai fini di detta valutazione del modello finanziario, la SERV di norma coinvolge un consulente esterno, laddove i costi sono a carico degli sponsor.
La tipologia di richieste per il finanziamento di un progetto varia in funzione del progetto specifico. Solitamente, tuttavia, la SERV si attende una ripartizione accettabile del rischio in base a determinati criteri, tra cui:
- Confluenza di capitale proprio degli sponsor nella società che gestisce il progetto in misura commisurata allo stesso;
- Potenzialmente un obbligo di garanzia degli sponsor del progetto atto alla riduzione del rischio di realizzazione (limited recourse financing);
- L’esistenza di contratti turnkey EPC (anziché semplici contratti di fornitura);
- Accertamento del funzionamento e collaudo, eventualmente con il supporto degli enti governativi del paese del progetto;
- Nonostante l’eventuale profondo coinvolgimento nelle trattative, la SERV non si assume alcun rischio documentale anche nei finanziamenti di progetti;
- In ogni caso è richiesta l’esistenza di un comune pacchetto di garanzie per i finanziamenti dei progetti.
Con la convenzione specifica per i finanziamenti di progetti, l’accordo OCSE offre a tali transazioni particolare margine di manovra. Oltre a una maggiore durata massima del credito rispetto ai finanziamenti con rischio dell’acquirente privato, è possibile concordare anche profili di rimborso flessibili e un periodo di franchigia («grace period»).